sabato 2 febbraio 2013

Alle origini del diritto internazionale. 140 anni fa la fondazione dell' Institut de Droit International


       di Rosario Sapienza

       Centoquarant’anni fa, nel 1873 a Ghent venne costituita una associazione la cui fondazione può esser fatta coincidere con la nascita del diritto internazionale contemporaneo: l’Institut de Droit International.  Erano presenti con la qualità di soci fondatori alcuni illustri giuristi dell’epoca: Asser, Besobrasov, Bluntschli, Calvo, Field, de Laveleye, Lorimer, Mancini, Moynier, Pierantoni e Rolin-Jaequemyns. Lo scopo di questo Istituto, che ha mantenuto negli anni la struttura di un’accademia scientifica ad altissimo livello e a composizione selezionatissima, era quello di promuovere lo studio e la codificazione del diritto internazionale.
Ancora oggi l’Institut ha mantenuto questa fisionomia e ancor oggi opera con le medesime modalità definite nel suo statuto. Ne fanno parte soltanto 132 membri, fra titolari e associati. Si diviene membro dell’Institut soltanto per cooptazione da parte dei soci. Ogni due anni si tiene in una città diversa una sessione di lavoro, nel corso della quale i consoci ascoltano e discutono delle relazioni presentate da membri dell’Institut che hanno assunto l’impegno di approfondire un determinato argomento.
L’Institut è come abbiamo detto una associazione tra privati, che deve il suo indiscusso prestigio esclusivamente alla stima di cui godono i suoi componenti e all’elevato livello scientifico dei suoi lavori. Ciò ha fatto sì che più volte i suoi studi abbiano influenzato gli sviluppi del diritto internazionale. Ad esempio, nel 1880, al termine di un articolato itinerario di studio e ricerca, l’Institut pubblicò il cosiddetto Manuale di Oxford sulle norme di diritto internazionale applicabili alla guerra terrestre che influenzò grandemente le Conferenze dell’Aja del 1899 e 1907. Nel 1885, la Conferenza di Berlino sull’Africa Occidentale fece proprio l’appello per la libertà di navigazione nel bacino del Congo che era stato avanzato dall’Institut nel 1883. Nel 1888 una Convenzione delineò per il canale di Suez un regime giuridico largamente ispirato ai principi contenuti nella risoluzione adottata dall’Institut nel 1879.
Inoltre, è doveroso sottolineare che l’Institut ha influenzato gli sviluppi del diritto internazionale anche ad un altro livello. Senza dubbio, infatti, sono ispirati a quelli dell’Institut i metodi di lavoro della Commissione di diritto internazionale, organo di consulenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la codificazione del diritto internazionale.   E nel 1914 venne istituita a L’Aja la prestigiosa Accademia di Diritto Internazionale, un centro di ricerca e insegnamento ad alto livello fortemente voluto dall’Institut. 

Sempre nel 1873, a Bruxelles, venne fondata l’International Law Association, con l’originaria denominazione di Association for the Reform and Codification of the Law of Nations (mutato poi in quello attuale nel 1895). Alla base della costituzione dell’associazione sta l’idea di un gruppo di giuristi e pacifisti statunitensi (tra di essi ricordiamo Burritt, Miles e Field) che occorresse dar vita ad un’associazione che si incaricasse di redigere un codice di diritto internazionale come strumento per assicurare ai popoli una pace duratura.
A differenza dell’Institut de Droit International, l’International Law Association ha decisamente puntato su una politica di apertura che l’ha portata ad avere oltre cinquanta sezioni nazionali, senza un numero prefissato di membri. I suoi scopi sono ancor oggi quelli fissati dallo statuto originario e cioè: lo studio, l’approfondimento e il progresso del diritto internazionale, pubblico e privato, lo studio del diritto comparato, la redazione di proposte per la soluzione dei conflitti di leggi e l’unificazione del diritto e la promozione della comprensione internazionale.
Ancor oggi l’Associazione si riunisce in conferenze internazionali a cadenza biennale, mentre il lavoro scientifico dell’Associazione viene portato avanti da comitati tematici sotto la supervisione di un direttore. I comitati sono nominati dal Consiglio Esecutivo dell’Associazione, sentito il direttore.
L’Associazione studia, come ricordavamo,  tematiche di diritto internazionale sia pubblico che privato, con un particolare interesse alle questioni di diritto privato, specie del commercio internazionale.

 Nel 1914 a L’Aja venne fondata l’Accademia di diritto internazionale, istituzione scientifica e di alta formazione nel campo del diritto internazionale, il cui statuto venne, come abbiamo detto, elaborato con il concorso dell’Institut de Droit International.
L’idea di un centro di formazione per il diritto internazionale risale già alle proposte del giurista tedesco von Bar, fatte proprie dalla Conferenza per la pace del 1907. L’Accademia è concretamente nata dalla collaborazione fra l’Institut de droit International e la divisione per il diritto internazionale della Fondazione Carnegie per la pace internazionale, il cui direttore, James Brown Scott, fu particolarmente attivo per la sua creazione.
L’Accademia venne formalmente costituita nel 1914, ma lo scoppio della Prima Guerra Mondiale costrinse a rinviare l’inizio dei lavori al 1923, anno in cui avvenne ufficialmente l’inaugurazione dei corsi. Da allora, migliaia di studiosi, provenienti da tutte le parti del mondo, hanno frequentato le aule del Palazzo della Pace a L’Aja (sede della Corte Internazionale di Giustizia) per i corsi che si tengono ogni anno d’estate. Le lezioni vengono tenute in inglese o francese ed in  sessioni separate per il diritto internazionale pubblico e il diritto internazionale privato, organizzate secondo il medesimo schema: ad un corso generale che tratta le principali tematiche della materia in modo sistematico  vengono affiancati corsi tematici di approfondimento. L’Accademia ha poi avviato un Centro di Ricerca che tiene sessioni annuali, nel corso delle quali giovani studiosi affrontano, sotto la guida di un direttore, delle ricerche su una data tematica.       
I corsi tenuti all’Accademia vengono pubblicati nella prestigiosa Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, che conta ormai numerosi  volumi. Esiste anche una associazione di exalunni dell’Accademia, la AAA (Association des Anciens Auditeurs) che svolge anch’essa un intenso programma di formazione e favorisce il mantenimento di contatti tra studiosi di diritto internazionale di tutte le parti del mondo.
Il diritto internazionale era dunque nato e si affermava come disciplina giuridica autonoma dalle altre, coltivata da un ceto professionale qualificato ed orgoglioso della propria metodologia.

Occorreva però affermare questa autonomia risolvendo alcuni importanti problemi teorici, primo fra tutti quello del fondamento della disciplina. Su cosa basava il diritto internazionale questa pretesa all’autonomia e in ultima analisi quale ne era il fondamento, da dove traeva la forza che lo portasse ad imporsi agli Stati, se non c’era (e  non c’è) una sorta di super-Stato che ne imponesse il rispetto?
Fino al settecento, era abbastanza comune spiegare il fenomeno dell’obbligatorietà del diritto internazionale riconducendolo alla forza vincolante del diritto naturale, un diritto che esiste e obbliga in quanto inerente alla natura umana, o meglio alla  natura razionale della persona umana.
Una delle prime trattazioni organiche del diritto internazionale si deve all’olandese Hugues de Groot che pubblicò nel 1625 il suo “De jure belli ac pacis libri tres”. Si tratta del primo scritto che si occupa del diritto internazionale come disciplina giuridica. In passato non erano mancate opere che avevano trattato questioni di rilievo internazionalistico, ma all’interno di una prospettiva teologica, come nel cinquecento  le opere degli scrittori di lingua spagnola De Vitoria e Suarez. Dopo l’opera di Grozio, fino ai primi anni dell’ottocento si registrano scritti di impianto giusnaturalistico, i più importanti dei quali sono le opere di Vattel e di Wolff.
Nell’ottocento, conformemente all’indirizzo che si afferma prevalente in seguito alle prime grandi codificazioni, anche il diritto internazionale viene ripensato su premesse positivistiche, fondando la sua vincolatività sulla volontà comune degli Stati. Così come il diritto all’interno dei singoli Stati veniva pensato come fondato sulla volontà positiva dello Stato che lo poneva, così il diritto internazionale riposava sulla volontà comune degli Stati che lo ponevano e lo rispettavano, spesso spontaneamente.
 Solo nella seconda metà dell’ottocento si assiste a una vera e propria rivoluzione metodologica all’insegna del positivismo soprattutto da parte della dottrina tedesca. Si cimentano in quest’opera grandi giuspositivisti, come Bluntschli, Heffter, Triepel, Heilborn. L’intento che animava questi studiosi era invece quello di giungere a una ricostruzione del diritto internazionale coerente con i principi del giuspositivismo che si andavano affermando in quegli anni nello studio degli ordinamenti giuridici degli Stati.
Ciò naturalmente li indusse a occuparsi di problemi di non facile soluzione, come ad esempio la teoria delle fonti o la ricerca del fondamento stesso dell’obbligatorietà del diritto internazionale, giungendo a conclusioni non sempre condivisibili. Si afferma dunque un gruppo di giuristi che condivide un obiettivo metodologico fondamentale: riscattare la scienza del diritto internazionale dalle indagini fino a quel momento condotte le quali o si erano ispirate all’applicazione di principi del diritto naturale ai rapporti fra gli Stati oppure si erano concentrate sulla osservazione e registrazione della prassi degli Stati. Resta il fatto, però, che l’impostazione da loro data a molti di questi problemi e anche alcune delle soluzioni da loro raggiunte rimangono anche oggi attuali. Per cui si può dire tranquillamente che il diritto internazionale come oggi lo conosciamo e studiamo come disciplina scientifica di diritto positivo risale alla loro impostazione.

Oggi, un oggi che comincia già con la fondazione dell’Institut, assistiamo all’affermarsi di una sorta di neogiusnaturalismo, secondo il quale esistono valori comuni a tutti gli Stati, o sui quali é comunque possibile mettersi d’accordo per fondare una convivenza pacifica.
Idea questa che si ricollega ad un’altra corrente di pensiero che pure matura nell’Ottocento e che annovera tra i suoi adepti studiosi del calibro di Mancini, Anzilotti, Rolin-Jaequemyns, Westlake, Lieber, Asser, forse meno legati alla logica del positivismo giuridico ma animati da grande spirito di intraprendenza.  Essi danno vita a grandi iniziative che fanno dello studio del  diritto internazionale una cosa del tutto nuova rispetto al passato. Nel 1869 viene fondata la Revue de droit international et de législation comparée, il primo tentativo di rivista scientifica internazionale ad occuparsi di diritto internazionale. Nel 1873, come dicevamo,  viene fondato l’Institut de Droit International, una associazione internazionale di giuristi che si impegna nello studio e nella codificazione del diritto internazionale.
Il che dipende anche dal fatto che è proprio nella seconda metà dell’ottocento che maturano alcuni sviluppi di fondamentale importanza per l’evoluzione del diritto internazionale, come, ad esempio la convocazione nel 1899 all’Aja della Prima Conferenza Internazionale della Pace, cui ne seguirà una seconda nel 1907. Anche se non riusciranno a scongiurare la guerra che scoppierà di lì a poco  nel 1914 e di nuovo nel 1945, queste conferenze hanno posto le basi di un nuovo diritto internazionale basato sul ripudio della violenza e la ricerca di soluzioni pacifiche alle controversie fra gli Stati.
Conviene segnalare anche che questi studi presentano una caratteristica in comune con gli sviluppi successivi del diritto internazionale, e cioè il loro carattere in certo qual modo ideologico. Gli studiosi del diritto internazionale cui ci siamo rifatti (a differenza di altri loro contemporanei come, ad esempio, Austin e Kaufmann) non rinunciano a perseguire un loro obiettivo, che è quello dell’edificazione della pace attraverso l’affinamento degli strumenti del diritto internazionale.
Ancora oggi questo intento è condiviso dalla maggior parte degli studiosi del diritto internazionale che si pensano come una comunità militante, un insieme di uomini che si dedicano non solamente a studiare le regole del diritto internazionale, ma a forgiarne ed elaborarne di sempre nuove con il solo obiettivo di costruire fra gli Stati una pace stabile e duratura.

mercoledì 23 gennaio 2013

I due marò italiani in India. Diritto internazionale e politica di potenza


di Rosario Sapienza

La Corte Suprema dello Stato indiano del  Kerala ha reso qualche giorno fa (lo scorso 18 gennaio) una singolare decisione in merito alla vicenda dei due marò italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che, come si sa, erano imbarcati sulla petroliera Enrica Lexie in servizio di contrasto anti-pirateria e sono accusati di aver ucciso due pescatori indiani scambiandoli appunto per pirati. Per questo motivo sono trattenuti in India dalla metà di febbraio del 2012, anche se hanno potuto beneficiare di una sorta di “licenza” per trascorrere le festività in famiglia. Al loro ritorno in India è intervenuta la decisione  nella quale la Corte del Kerala ha riconosciuto che i fatti di cui è questione non si sono svolti in acque territoriali indiane, ma ha tuttavia ritenuto che del caso debba occuparsi un tribunale federale indiano che dovrà dunque prima risolvere la questione della giurisdizione e, se riconoscerà sussistente la giurisdizione indiana, decidere poi nel merito.

La decisione è stata accolta in Italia con generale sollievo, dato che restituisce la questione alla dimensione politico-diplomatica più propria e adeguata (quella del dialogo tra la diplomazia italiana e il governo federale di New Dehli, mai venuto meno per la verità), ma anche con non poche perplessità (Marina Castellaneta ha parlato, su Il Sole 24 Ore di sabato 19 gennaio, di un vero e proprio “enigma”), dato che, riconoscendo che il fatto è avvenuto fuori delle acque territoriali indiane, si nega necessariamente la giurisdizione indiana che cede a fronte di quella dello Stato di bandiera della nave (cioè l’Italia) come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, della quale sia l’Italia che l’India sono parti.

La decisione, sempre per quel che si apprende da fonti di stampa, ha comunque escluso che ai due marò italiani possa essere riconosciuta una qualche forma di immunità, benché, come si osserva in Italia da molte parti, fossero personale militare in servizio per un fine di interesse pubblico (il contrasto alla pirateria) e dunque veri e propri organi dello Stato italiano. In questo caso, una norma consuetudinaria  riconoscerebbe una immunità cosiddetta “funzionale” sottraendo dunque chi ne beneficia alla giurisdizione dello Stato eventualmente competente. Il condizionale è d’obbligo perché in materia è difficile ricostruire principi inequivoci.

Dunque, da un punto di vista giuridico, la decisione sembrerebbe non aver mutato il punto di vista della autorità indiane, anche se rappresenta un fatto indubbiamente positivo che la Corte abbia declinato la giurisdizione a favore di un organo dello Stato federale. Le autorità italiane hanno incassato il risultato, esprimendo una moderata e prudente soddisfazione.

A quanti lamentano un presunto eccesso di prudenza da parte delle autorità italiane va ricordato che il caso in questione coinvolge importanti e delicati equilibri politico-diplomatici e dunque va affrontato con adeguata cautela.  I fatti si sono svolti con certezza nella Zona Economica Esclusiva indiana e dunque in una parte di mare che, anche se per quel che riguarda la giurisdizione penale  non può essere assimilata al mare territoriale, è oggetto di ampi poteri riconosciuti dal diritto internazionale a tutela dei diritti di pesca. Tutela che le autorità indiane hanno più volte mostrato di voler esercitare con fermezza, peraltro in linea con una generale politica da Grande Potenza emergente che può anche esigere a volte una risolutezza inusuale. L’India ritiene infatti di avere tutto il diritto di proteggere i propri pescatori anche quando, temendo per le proprie reti derivanti, affrontano le navi di passaggio con fare minaccioso (cosa che sembra sia accaduta nel caso di specie, generando l’equivoco).  

E' facile ipotizzare che la vicenda, nonostante i suoi indubbi profili giuridici e giudiziari,  si chiuderà solo quando le due diplomazie potranno negoziare una soluzione che permetta ad entrambi gli Stati coinvolti una onorevole chiusura del caso.







martedì 1 gennaio 2013

Beati gli operatori di pace




di Rosario Sapienza

Si celebra oggi in tutto il mondo la 46 a Giornata mondiale della Pace sul tema  «Beati gli operatori di pace». Si tratta dell’ottava giornata celebrata da  Benedetto XVI. .

 Anche questo messaggio, come i precedenti indirizzati da questo Pontefice, pone l’accento sulle responsabilità personali di ciascuno di noi nel compito collettivo di costruire tra gli uomini una cultura di pace.  I temi delle giornate precedenti di questo pontificato sono stati infatti: «Nella verità la pace» (2006), «Persona umana, cuore della pace» (2007), «Famiglia umana, comunità di pace» (2008), «Combattere la povertà, costruire la pace» (2009), «Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato» (2010), «Libertà religiosa, via per la pace» (2011), «Educare i giovani alla giustizia e alla pace» (2012). 

Il Santo Padre sottolinea la complessività della tematica, dimostrando che dalle scelte di pace di tutti e singoli gli operatori di pace dipende in ultima analisi l’instaurarsi nel mondo di una cultura della pace. All’interno di questa, una speciale responsabilità viene individuata per i governanti e gli Stati che debbono impegnarsi  nella garanzia dei diritti, in particolare il diritto alla vita e il diritto alla libertà religiosa, e nella instaurazione di un ordine mondiale più giusto, anche attraverso l’instaurazione di una autorità mondiale capace di assicurare un governo effettivo delle relazioni internazionali, in particolare oggi nel difficile campo della finanza internazionale.

In altre parole, e in coerenza ad un approccio consolidato, l’insegnamento del Romano Pontefice intende sottolineare l’unità della problematica e il suo radicamento etico. Nel cuore dell’uomo peccatore, ma redento, si situa la chiave e l’origine di tutti i problemi sociali ed anche la stessa possibilità della loro soluzione.

Questo approccio, mirabile per la sua alta ispirazione ideale e la  sua  profonda articolazione interna, rischia però, sia detto con il dovuto rispetto, di non assumere pienamente la complessità sociologica del reale tipica dell’era della globalizzazione. Ed è questa assai probabilmente una delle ragioni per cui l’insegnamento del Romano Pontefice non viene a volte colto e interpretato nella giusta luce dagli osservatori esterni.

All’interno di un contesto ormai globale, i riferimenti ideali, come ad esempio quello ad una etica naturale (così tipico del pensiero occidentale) finiscono per essere vanificati, o comunque fortemente limitati, dalla compresenza di diverse visioni del mondo che devono comunque sforzarsi di coesistere pacificamente. 

Oggi, con tutti i suoi limiti, l’Organizzazione delle Nazioni Unite rappresenta l’unica arena all’interno della quale può essere costruito un ordine internazionale più giusto, o comunque adeguatamente condiviso, un equilibrio “viable” tra le diverse visioni del giusto e del buono.

A ciò aggiungasi che questa complessità sociologica del reale fa sì che le grandi questioni della politica e dell’economia non possano ridursi alla dimensione della scelta etica del singolo. Il governante deve certamente in quanto uomo assumere comportamenti eticamente adeguati, ma le sue scelte non possono essere ispirate da mere considerazioni etiche personali. C’è assai spesso un contesto, complesso e variegato, che rende la scelta del singolo, anche del governante,  solo una delle determinanti dell’equilibrio che si viene in ultimo a creare. 

Qui si legge il testo del messaggio del Santo Padre: 

domenica 23 dicembre 2012

I quarant'anni della Convenzione UNESCO sul Patrimonio Culturale Mondiale




di Rosario Sapienza

Si è celebrato quest’anno il quarantesimo anniversario della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio Mondiale aperta alla firma a Stoccolma nel 1972. Con  190 Stati parti e 962 siti protetti essa ha rappresentato un importante passo in avanti verso l’affermazione di un regime internazionale per la protezione e la conservazione dei beni culturali e paesaggistici, un sistema normativo ancora perfettibile e a tratti incompleto. L’anniversario può essere così occasione preziosa per un bilancio complessivo del funzionamento della Convenzione. Qui ci limiteremo, secondo quella che è la nostra vocazione, ad evidenziarne i pregi e i limiti dal punto di vista tecnico redazionale.

In primo luogo, come accade per molti testi di questo tipo, la Convenzione crea un sistema di tutela nel quale i compiti della struttura amministrativa dell’UNESCO si affiancano e a volte sovrappongono alle competenze degli organi espressione degli Stati parti, creando dunque difficoltà operative anche importanti.  Inoltre, un elemento di complicazione è rappresentato dal ruolo svolto dalle organizzazioni non governative e dalle incertezze che anche qui si riscontrano in relazione al riparto di competenze.  Dunque, il coinvolgimento di attori così diversi e portatori di interessi spesso divergenti richiederebbe una migliore definizione di ruoli e competenze.  

In secondo luogo, la Convenzione dispone di un sistema di controllo assai articolato, dato che esso si basa sia sul meccanismo blando dei rapporti periodicamente presentati dagli Stati sia sull’attività di un Comitato del Patrimonio Mondiale, composto dai rappresentanti di 21 degli Stati parti.   Ma anche all’interno delle attività di questo Comitato tendono a prevalere le logiche della politica e della diplomazia, col risultato che i meccanismi di controllo più esigenti vengono utilizzati raramente.

Un terzo tipo di problemi che vedo è quello rappresentato dalle difficoltà di coordinamento tra il sistema del 1972 (che prevede anche una Lista del Patrimonio Culturale in pericolo) e il sistema basato sulla Convenzione de L’Aja del 1954 relativa alla protezione dei siti culturali in occasione dei conflitti armati. Questo sistema, aggiornato nel 1999 con un protocollo addizionale entrato in vigore nel 2004, resta comunque condizionato da un approccio datato e fortemente condizionato dalla cooperazione degli Stati ed è difficile organizzare una protezione comunque efficace in situazioni di conflitto armato.

E’ giunto il momento, credo,  per una generale riorganizzazione delle strategie di protezione internazionale dei beni culturali e paesaggistici, sottraendole al dare e avere delle relazioni diplomatiche e dando vita a un corpo di funzionari internazionali dotati dei poteri e delle competenze necessari per intervenire in un settore tanto delicato.


venerdì 21 dicembre 2012

Diritto internazionale e diritto degli Stati. La domestic analogy


di  Rosario Sapienza


Nonostante la riflessione sulle cose internazionali sia iniziata assai per tempo nella cultura europea (si può ricordare, per esempio, la “seconda scolastica” e Vitoria e Suarez sono considerati normalmente tra i padri nobili della riflessione internazionalista)  oggi si tende a non retrodatare così in là la nascita del Diritto Internazionale come disciplina tecnica e anche come professione. Gli studi di Martti Koskenniemi possono essere ritenuti conclusivi sul punto. Egli ha studiato le origini ottocentesche della nostra professione ed ha mostrato chiaramente che c'è uno stacco netto tra quanto era accaduto fino a quel momento e quello che accade nella seconda metà dell'ottocento quando si formano associazioni scientifiche intitolate allo studio del Diritto Internazionale. Ad esempio nel 1873 si  costituisce la prima associazione scientifica, l’ “Institut de Droit International”, e la stessa storia delle cattedre europee di Diritto Internazionale mostra che tutto sommato abbiamo ragione noi italiani quando rivendichiamo il primato in Europa della prima cattedra di Diritto Internazionale, cioè quella che a Torino nel 1851 fu costituita per Pasquale Stanislao Mancini. Pensate che bisogna attendere il 1866 per avere la oggi celeberrima “Whewell Chair of International Law” a Cambridge.

Dico queste cose perché da questa nuova datazione della nascita del Diritto Internazionale emerge in tutta la sua pienezza l'evidenza di un programma scientifico e pratico coerente e mirato al raggiungimento di alcuni risultati. I Padri Fondatori del Diritto Internazionale, persone che nella seconda metà dell'ottocento si proclamano alfieri della coscienza giuridica universale e pongono le basi dell’elaborazione scientifica del diritto internazionale, condividevano un convincimento: che il diritto e la scienza giuridica così come si andava sviluppando nella riflessione giuspositivistica del tardo ottocento fosse la scienza sociale per eccellenza e che quindi fosse il modo giusto di affrontare la complessa problematica dei rapporti fra gli Stati. Diversi secoli dopo Westfalia si raggiungeva la consapevolezza della possibilità e desiderabilità di un discorso giuridico sulla politica internazionale.

Questa cosa produce un risultato tra i tanti che è particolarmente interessante i nostri fini. Quella che Danilo Zolo  chiama la “domestic analogy” cioè la convinzione che le cose del Diritto Internazionale si possano affrontare per analogia con le cose che accadono all'interno degli Stati. E in effetti quello che noi osserviamo è esattamente questo: il Diritto Internazionale viene insomma costruito fin dall’inizio come una semplice amplificazione (a livello europeo, prima, planetario, poi) di dinamiche culturali e istituzionali che si affermano all'interno degli Stati.

Faccio due soli esempi. Il primo è la creazione, proprio tra la fine dell'ottocento e primi del novecento, di un'imponente apparato istituzionale internazionale che non è altro che la trasposizione a livello planetario del modello dello Stato sociale. Tutta la complessa famiglia della Società delle Nazioni prima e delle Nazioni Unite poi, che non si occupano solo di Welfare ma anche ad esempio di questioni di amministrazione dello sviluppo o di mantenimento della pace. Per esempio c'è una Organizzazione Mondiale della  Sanità, un'Organizzazione Internazionale del Lavoro e via dicendo, insomma tutto ciò che all'interno degli Stati è oggetto delle cure dell'apparato statale si riproduce a livello internazionale, perché alcuni problemi vanno oltre la capacità di trattazione e soluzione di un singolo Stato oppure perché occorre elaborare modelli che poi tutti gli Stati andranno a utilizzare. Ci sono per esempio organizzazioni internazionali che esistono col solo fine di elaborare progetti di legge che vengono offerti “chiavi in mano” agli Stati i quali poi li prendono e li trasformano in leggi nazionali, sono cioè dei colossali uffici studi a disposizione di chi desidera chiamarli. Le Nazioni Unite offrono tutta una serie di servizi: se lo Stato, ad esempio, vuole organizzare un monitoraggio delle proprie elezioni, a sua richiesta, le Nazioni Unite offrono, a costi più convenienti delle agenzie private, un servizio di monitoraggio delle elezioni. Qualche volta lo impongono addirittura. Funzionano assistendo gli Stati secondo il modello dello Stato sociale. La “domestic analogy” ci porta ad aver creato un gigantesco apparato di Stato sociale al di sopra degli Stati. Il che può creare e crea di fatto non pochi problemi di sovrapposizione delle dinamiche internazionali su quelle nazionali, sovrapposizioni che la tradizionale dinamica sovranità/non ingerenza non sempre riesce a categorizzare adeguatamente.

Il discorso può riproporsi per la tutela internazionale dei diritti dell'uomo, ed è questo il secondo esempio. Perché il Diritto Internazionale  cominciò a occuparsi di tale questione? Perché essa è diventata un elemento importante della grammatica politico istituzionale all'interno degli Stati. Quindi c’è un discorso giuridico sui diritti dell'uomo che viene dagli sviluppi all'interno degli Stati e si traspone poi al livello internazionale. Solo che questi sviluppi in materia di diritti dell'uomo, che sono già complessi e problematici all'interno di un contesto statale, diventano enormemente più complessi e problematici quando il contesto è  quello di più Stati e diventano francamente un problema nel problema quando il contesto è fatto di Stati che non condividono punti di vista salienti e significativi in materia di organizzazione sociale e di riconoscimento dei diritti.


domenica 9 dicembre 2012

Il 10 dicembre in tutto il mondo la Giornata Mondiale dei Diritti Umani

di Rosario Sapienza



Si celebra oggi in tutto il mondo la Giornata Mondiale dei Diritti Umani (http://www.un.org/en/events/humanrightsday/ ). La data è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione universale dei diritti umani, il 10 dicembre 1948 con la risoluzione 217/III, un testo che a sessantaquattro anni dalla sua approvazione mantiene intatta la sua forza morale, ma purtroppo anche le sue intrinseche debolezze.
La Giornata è uno degli eventi di punta nel calendario del quartier generale delle Nazioni Unite a New York ed è onorata con conferenze di alto profilo politico ed eventi culturali come mostre o concerti riguardanti l'argomento dei diritti umani. Inoltre, in questa giornata vengono tradizionalmente attribuiti i due più importanti riconoscimenti in materia, ovvero il Premio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, assegnato a New York, e il Premio Nobel per la pace ad Oslo. Quest’anno il premio Nobel per la pace sarà assegnato all’Unione europea per il complesso della sua azione per il mantenimento della pace sul territorio degli Stati europei.
In tutto il mondo, poi, molte altre organizzazioni, intergovernative e non governative, scelgono questa giornata per eventi significativi che celebrano i diritti umani e sottolineano l’urgenza della loro protezione. Lo faremo anche noi, dedicando una particolare attenzione al tema indicato come oggetto quest’anno di una particolare attenzione, ossia il diritto di tutti, singoli, gruppi e anche interi popoli,  alla libertà d’espressione e di associazione.
Benché il testo della Dichiarazione sia arcinoto, può essere qui utile brevemente richiamarne la struttura. La Dichiarazione consta di 30 articoli che possono essere così ordinati: gli articoli 1-2 enunciano i diritti di tutti gli uomini alla libertà ed eguaglianza; gli articoli 3-11 contengono una riproposizione dei  diritti di libertà individuale, tra i quali all’art. 9 il cosiddetto habeas corpus; gli articoli 12-17 enunciano i diritti dell'individuo nella comunità in cui egli è inserito; gli articoli 18-21 riprendono il catalogo delle cosiddette "libertà borghesi", ossia la libertà di pensiero, coscienza e religione (art. 18), di opinione e di espressione (art. 19), di riunione e di associazione pacifica (art. 20), di partecipazione politica (art. 21); gli articoli 22-27 enunciano i diritti economici, sociali e culturali, e cioè il diritto alla sicurezza sociale (art. 22), al lavoro (art. 23), al riposo e allo svago (art. 24), a un tenore di vita adeguato (art. 25), all’istruzione (art. 26), alla cultura (art. 27); gli  articoli 28-30,  a mo’ di conclusione chiariscono le condizioni alle quali è possibile il godimento dei diritti precedentemente enunciati, in particolare sottolineando il diritto “a un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati” (art. 28), richiamando i possibili fondamenti dei limiti al godimento dei diritti (art. 29), escludendo che la Dichiarazione possa essere utilizzata per raggiungere lo scopo di attentare al godimento dei diritti in essa enunciati (art. 30).
Nell’intenzione dei proponenti, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo doveva rappresentare a livello mondiale quello che nelle costituzioni degli Stati liberali era il cosiddetto Bill of Rights, ossia l’elenco dei fondamentali diritti della persona umana. L’idea della protezione dei diritti umani non era un’idea nuova. È noto infatti che le prime Dichiarazioni dei diritti dell’uomo risalgono al settecento ed esprimono la pressante urgenza di affermare l’esigenza di difesa della libertà del cittadino nei confronti di uno Stato tradizionalmente visto come avversario delle libertà.  Sono, dunque,  delle dichiarazioni “borghesi”, che ci consegnano un modello di Stato attento a non invadere gli spazi di libertà del singolo cittadino. Queste dichiarazioni le ritroviamo ancora, aggiornate e integrate, in molte costituzioni statali.  Rispetto ad esse, però, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo presentava alcune fondamentali differenze. Innanzitutto, per quel che riguardava la sua forza obbligatoria. Mentre le Dichiarazioni dei diritti che fanno parte delle Carte costituzionali degli Stati sono delle vere e proprie leggi, anzi hanno talvolta una forza superiore a quella della stessa legge, la Dichiarazione Universale, come molte altre Dichiarazioni delle organizzazioni internazionali, aveva il valore di una semplice raccomandazione indirizzata dall'Assemblea Generale agli Stati. In altri termini, pur avendo un alto valore morale, la Dichiarazione non imponeva agli Stati l’obbligo di proteggere i diritti in essa contenuti, ma semplicemente raccomandava loro di farlo. E risulta comunque dagli atti della commissione chiamata ad elaborarla che essa si propose espressamente di redigere un testo giuridicamente non vincolante.
  Ma c’era un altro elemento di debolezza della Dichiarazione e consisteva nel fatto che mentre le Dichiarazioni dei diritti adottate all'interno degli Stati esprimevano una concordanza su certi valori fondamentali, la Dichiarazione Universale rappresenta piuttosto il compromesso tra visioni della società non solo diverse fra di loro, ma addirittura antitetiche e contrapposte. E così, anche se la Dichiarazione enunciava certi diritti, era chiaro fin dall’inizio che questi diritti avrebbero significato cose diverse a seconda del Paese nel quale ad essi si dovesse dare tutela. Una cosa, per esempio, era parlare di libertà d’espressione negli Stati occidentali, un’altra negli Stati socialisti. E questo, diciamo così, equivoco di fondo, avrebbe segnato in maniera indelebile anche i successivi sviluppi in materia. Anche se deve precisarsi che in certa misura la difficoltà di fare emergere valori comuni dipende proprio dalla presenza tra gli Stati di differenti concezioni in materia e non da un atteggiamento di voluta sfiducia nella possibilità di dare un fondamento “forte”, ossia radicato nei valori, alla protezione internazionale dei diritti dell’uomo.  D’altra parte anche se è vero che il testo fu adottato all’unanimità (nel senso che non ebbe alcun voto contrario) è  pure vero che numerose furono le astensioni (tutti i Paesi dell’Europa dell’Est, l’Arabia Saudita, il Sudafrica) e che due Paesi non parteciparono al voto (Honduras e Yemen).
E ancor oggi, come a proposito del testo della Dichiarazione, la  presenza nel mondo di differenti visioni culturali sull’uomo e sul suo rapporto con la società e le istituzioni politiche rappresenta un problema per il sistema delle Nazioni Unite. Nonostante l’esistenza di numerosi trattati internazionali sui diritti dell’uomo, fatica ad emergere una visione uniforme sui diritti umani. E, in una certa misura, è anche giusto (oltre che inevitabile) che sia così, poiché nessun popolo può rinunciare alla sua identità e originalità che gli viene dalle sue tradizioni e dalla sua cultura.
Il testo che venne approvato nel 1948 parla di diritti uguali per tutti e in questo senso può venire descritto come una rielaborazione del portato giusnaturalistico in tema di diritti umani: ma come non notare che la stessa idea giusnaturalistica   di diritti uguali per tutti  è un’idea di marca occidentale?  
In fondo, lo stesso ideale internazionalista del pacifismo tardo ottocentesco, incarnatosi, anche se tardivamente, nelle organizzazioni internazionali universali, non riesce ad imporsi e non solo perché  all’interno di quelle organizzazioni i Paesi non occidentali hanno una posizione di sicuro predominio, quantomeno numerico. Ciò accade perchè l'estensione di quei valori si scontra con formidabili difficoltà legate alla diversità di fondo dei sostrati culturali che caratterizzano gli Stati nel mondo, mentre, invece, l'ideale pacifista e umanitario del tardo ottocento pretende di costruire una pace che riposi su una comune civiltà, sull’accettazione di valori comuni e di un comune sentire dei popoli della terra. Esso finisce quindi con il giudicare intollerabile il fatto che dietro la sovranità statale si celino valori e modi di incarnarli assai differenti e quindi con il non poter “accontentarsi” di un ordine semplicemente convenzionale.
In realtà, quel pacifismo nasceva da una visione del mondo come retto da valori e regole universali perchè fondati su un comune sostrato culturale universale, su una sorta di diritto naturale universale, kantianamente affermato in termini per la verità piuttosto apodittici e ingenui.
 Esiste invece uno scarto culturale tra l’Occidente e altre aree culturali, scarto che fa sì che il compito di costruire valori comuni che possano determinare una comune civiltà planetaria è assai arduo ed è, tutto sommato, ancora agli inizi. Non basta adottare strumenti internazionali in materia di diritti umani per far sì che i valori occidentali che di quegli strumenti sono il terreno di coltura si diffondano ipso facto a livello planetario. Ed è singolare, in verità, che un Occidente che ha prodotto gli studi di antropologia culturale non riesca a comprendere questo limite del suo ideale pangiuridico universale. Certo è che fino a quando non lo si comprenderà e non si opererà concretamente per un reale dialogo interculturale prima che internazionale, non si potrà dire di aver posto nemmeno la prima pietra all'edificazione di una comune civiltà giuridica a livello mondiale.
 Nonostante questa difficoltà, un elemento di novità maturato in questi anni è invece rappresentato dal crescere dell’interesse per la tematica della protezione dei diritti umani nella queste tematiche, all’interno dei singoli Stati. Nascono dunque istituzioni promosse dalla società civile, la cui creazione è anche raccomandata dalla risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che presentano l’indubbio vantaggio di affiancare all’azione governativa per il rispetto dei diritti dell’uomo, una azione della gente comune per la tutela dei diritti.
Ciò produce un primo risultato importantissimo: quello di sottrarre la materia dei diritti umani e della loro protezione all’esclusiva competenza dei governi facendo diventare questi temi oggetto di un dibattito culturale e politico. E così facendo si invera la dimensione autenticamente costituzionale di un testo come la Dichiarazione Universale, patrimonio dunque condiviso e ispiratore di prassi attuative anche differenziate, ma concorrenti, secondo diverse tradizioni, ma sottratte al calcolo politico degli apparati.
Così la dimensione internazionale e quella nazionale, la dimensione istituzionale e quella della società civile si integrano e si consolida quella coscienza sociale che fa della protezione dei diritti umani un obiettivo politico, in senso alto, e non di parte, sottraendolo alla logica della ragion di Stati, rispetto alla quale i diritti umani appaiono dunque una frontiera sempre ulteriore, uno strumento di dialettica e di critica, un continuo rimando ad un altrove, fondato sull’inalienabile diritto dell’uomo alla propria originalità di essere irriducibile a qualunque manipolazione. 









venerdì 30 novembre 2012

Un incontro a Catania sulla rilevanza del territorio nel diritto internazionale


La X edizione dell’Incontro di studio fra i giovani cultori delle materie internazionalistiche è organizzata e promossa, nei giorni 24 e 25 gennaio 2013, dall’Università degli Studi di Catania, Dipartimento Seminario Giuridico, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Coesione e Diritto, il Centro di Documentazione europea dell’Ateneo e con il supporto dell’International Law Student Association. L’iniziativa annuale, avviata nel 2003, intende offrire una sede di dibattito per i giovani cultori delle materie internazionalistiche, al fine di stimolare il confronto critico su alcune tematiche attinenti a tali discipline attraverso la presentazione e discussione di papers e materiali di ricerca sulle questioni annualmente proposte.

La X edizione dell’incontro, sul tema Un Diritto senza terra? Funzioni e limiti del principio di territorialità nel diritto internazionale e dell’Unione europea, si articolerà in tre sessioni ed una tavola rotonda conclusiva. Ciascuna sessione tematica ospiterà la relazione introduttiva di un guest-speaker, gli interventi di giovani studiosi (selezionati attraverso un call for papers) e le note conclusive di un discussant designato. La tavola rotonda, aperta dai presidenti delle sessioni tematiche, raccoglierà, nel confronto critico con i partecipanti, i risultati della riflessione avviata, offrendone una prima sintesi. I contributi selezionati, insieme con le relazioni e gli interventi alla tavola rotonda, saranno raccolti in un volume collettaneo sul tema della X edizione.  

Maggiori dettagli e informazioni relative all’Incontro di Studio possono essere richiesti  alla Segreteria organizzativa giovani-internazionalisti@lex.unict.it